Non di rado noi professionisti ci troviamo a dissertare con i clienti in merito alla legittimità di licenziare un lavoratore perché è lento o magari perché non esegue bene il lavoro e sempre più spesso consigliamo cautela prima di intraprendere una strada così complicata e tortuosa.
Spieghiamo infatti al datore di lavoro che licenziare un lavoratore, perché lavora poco o male, non è affatto semplice perché i giudici, pur riconoscendo lo scarso rendimento tra le ipotesi di licenziamento individuale, mostrano una certa resistenza e riluttanza nel considerarne la rilevanza giuridica.
Si aggiunga a tutto ciò che il mercato del lavoro si va sempre più evolvendo con il moltiplicarsi di mansioni diverse da quelle puramente manuali e con l’affermarsi di un concetto di subordinazione più moderno ed elastico, che rende sempre più difficile l’individuazione dei parametri di riferimento per la dimostrazione dello scarso rendimento della prestazione lavorativa.
Tale posizione di chiusura, da parte dei giudici sia di merito che di cassazione, verosimilmente è attribuibile anche al fatto che nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, nei modi e nei tempi stabiliti, in modo tale che la prestazione lavorativa consista nel “fare” e non già nel raggiungimento di un prefissato obiettivo.
Nell’eseguire la prestazione lavorativa è richiesto infatti al lavoratore di agire, ai sensi dell’art. 2104 codice civile, con la diligenza tipica della natura della prestazione, ovvero con una diligenza cosiddetta qualificata, e non con quella media del buon padre di famiglia ex art. 1176 codice civile.
Il lavoratore è quindi obbligato, dal contratto di lavoro, a collaborare fattivamente con l’imprenditore ma nella Legge non vi è evidenza di un dovere di rendimento in aggiunta al dovere di eseguire la prestazione con diligenza, fedeltà ed obbedienza.
Malgrado non sussista l’obbligo di rendimento al lavoratore può essere intimato il licenziamento per scarso rendimento seppure entro specifici e precisi limiti.
Nozione di scarso rendimento e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Non è semplice dare una definizione di scarso rendimento ma sicuramente rappresenta un inadempimento del lavoratore alla sua obbligazione principale ossia quella