Contraddittorio preventivo: i casi di esclusione

Sono stati definiti con il decreto Mef del 24 aprile 2024, pubblicato sulla GU del 30 aprile, gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente. Nello specifico sono esenti dal contraddittorio previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, gli atti dell’Amministrazione finanziaria emessi in seguito a controlli effettuati sui dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e per l’esattezza: le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati effettuati secondo la procedura prevista dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per quanto riguarda le imposte dirette; le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del Dpr n. 633/1972 ai fini Iva; gli avvisi di liquidazione d’imposta, irrogazione sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni riguardanti le imposte di registro e ipo-catastali, di successione e donazione, dell’imposta sui premi delle assicurazioni (legge n. 1216/1961), dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di bollo e dei tributi speciali presenti nella tabella A, allegata al Dl n. 533/1954; gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento in base all’articolo 248 del Dpr n. 115/2002.

06 maggio 2024