Cassazione: assenza sede operativa e fatture soggettivamente false

Nell’ordinanza numero 5059 del 16 febbraio 2022, n. 5059, la Corte di Cassazione afferma un principio relativo all’emissione di fatture false. Si legge: “l’assenza di sede operativa del fornitore, adeguata allo svolgimento dell’attività svolta, nonché la mancata tenuta della contabilità, sono circostanze inidonee a costituire prova presuntiva della consapevolezza, da parte del cliente, che le operazioni si inseriscano in un evasione dell’imposta”. Nel caso in cui la contestazione si collega all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’AF dimostrare, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il destinatario sia consapevole che l’operazione si inserisca in un contesto evasivo.