I permessi cosiddetti “per allattamento”, anche detti “riposi giornalieri”, di cui al Testo Unico sulla maternità e paternità, possono essere fruiti anche dal padre lavoratore dipendente; ciò può avvenire anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma.
Sull’argomento si è espresso l’Istituto Previdenziale per uniformare la prassi all’orientamento più recente della Giurisprudenza.
I riposi per allattamento
I riposi per allattamento sono previsti dal TU maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e in particolar modo dall’art. 39, il quale prevede che la lavoratrice madre ha diritto durante il primo anno di vita del bambino:
- a due periodi di riposo – anche cumulabili – durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore giornaliere;
- a un periodo di riposo, quando l’orario lavorativo è inferiore alle sei ore giornaliere.
I periodi di riposo per allattamento sono di un’ora ciascuno (un’ora sola per le lavoratrici madri con orario di lavoro inferiore a sei ore al giorno), e sono considerati ore lavorative agli effetti:
- sia della durata;
- che della retribuzione;
del lavoro.
Inoltre tali riposi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I riposi diminuiscono di orario (si riducono a mezz’ora ciascuno) quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vici