Antiriciclaggio: attenzione alla scadenza di fine ottobre, la comunicazione del proprio indirizzo di PEC, mediante Entratel o Fisconline

entro il 31 ottobre i professionisti tenuti ad utilizzare i registri antiriciclaggio devono inviare la loro PEC al fisco tramite il sistema Entratel/Fiscoonline!

In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto 2014, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, sono previsti nuovi adempimenti per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 231/2007.

I professionisti assieme ai revisori legali dei conti, entro il 31 ottobre 2014 dovranno, infatti, comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, secondo quando specificato nel DPR 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998  e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati.

Adempimenti degli intermediari finanziari

E’ previsto che gli intermediari finanziari su specifica richiesta effettuata , forniscono evidenza delle operazioni intercorse con l’estero per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 231/2007, eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

La richiesta contiene i dati relativi all’organo procedente e all’autorizzazione, nonché le seguenti informazioni:

a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l’indicazione delle date di inizio e fine periodo;

b) codice della causale analitica dell’operazione, individuata tra le causali di cui all’allegato 1 al presente provvedimento;

c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento);

e) nelle ipotesi di richieste nominative, dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.

Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, registrate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il nuovo provvedimento, riguarda principalmente le società di capitali e le società di persone diverse dalle società semplici, che effettueranno operazioni con l’estero di importo superiore a 15.000 euro (sia che si tratti di un singola operazione che di più operazioni frazionate).

Gli elementi informativi da fornire nella risposta, relative alle operazioni sono:

  • la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;

  • l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante di cui all’art. 1, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

  • in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere l’operazione e dei titolari effettivi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

  • in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica;

  • qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 1, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi;

  • codice fiscale dell’intermediario finanziario tenuto alla risposta;

  • codice interno della dipendenza (CAB);

  • natura in conto ovvero extraconto dell’operazione;

  • divisa oppure il codice divisa dell’operazione;

  • importo totale dell’operazione espresso in euro;

  • data di registrazione dell’operazione;

  • tipologia della registrazione;

  • identificativo della registrazione;

  • eventuale connessione tra registrazioni.

Le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte

Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in conformità delle disposizioni di cui al DPR 68/2005 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 2 novembre 2005.

Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati.

La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.

L’identificazione del cliente: come il commercialista deve operare

Va ricordato che nella circolare n. 36/IR del 2013, l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha analizzato alcune risposte fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e dalla Guardia di Finanza (GdF) a fronte di quesiti aventi ad oggetto la corretta adozione delle misure antiriciclaggio previste dal D.Lgs. n. 231/2007 da parte dei professionisti destinatari della normativa; con riferimento all’identificazione del cliente deve accogliersi, secondo l’istituto di ricerca, con favore l’opinione del MEF in merito alla necessità, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica, di conservare la fotocopia del documento di identità del cliente.

Sul punto, le Linee Guida per l’adeguata verifica della clientela redatte dal CNDCEC suggeriscono ai professionisti di acquisire fotocopia del documento di identità del cliente e conservarlo nel fascicolo della clientela, da istituire ai sensi dell’art. 38, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2007.

Analoga regola vige per gli intermediari finanziari, cui la Banca d’Italia richiede di effettuare il riscontro su un documento d’identità originale non scaduto, acquisendone copia, in formato cartaceo o elettronico. Invero, nella norma primaria non si rinviene un obbligo espresso di fotocopiare e conservare il documento sulla base del quale è stata eseguita l’identificazione del cliente. E infatti il MEF ritiene che, laddove non sia possibile acquisire la copia del documento utilizzato per l’identificazione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di conservazione risulta valida anche la sola acquisizione degli estremi dello stesso.

A conferma di quanto affermato, il Ministero riporta quanto stabilito dall’art. 36, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 231/2007, che, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede la conservazione della copia “o anche dei riferimenti” dei documenti richiesti. Quanto detto è riferibile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

Va ricordato, inoltre, che la circolare n. 36/IR, analizza anche il tema del regime sanzionatorio previsto dal legislatore per le violazioni dell’obbligo di registrazione. Come noto, l’art. 55, c. 4, del D.Lgs. n. 231/2007 impone l’applicazione di una sanzione penale, consistente nella multa pecuniaria di importo variabile da 2.600 a 13.000 euro, a carico di chi, essendovi tenuto, ometta di effettuare la registrazione di cui all’art. 36, ovvero la effettui in modo tardivo o incompleto. Si è chiesto, prima al MEF e poi alla Guardia di Finanza , se nell’ipotesi di irregolarità multiple il soggetto sanzionato possa avvalersi del disposto di cui all’art. 81 c.p., a mente del quale è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge, ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena è sottoposto chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Sul punto, la Guardia di Finanza osserva che il riconoscimento del vincolo di continuazione è rimesso alla insindacabile discrezionalità del giudice, che dovrà valutare la condotta posta in essere al fine di verificare l’eventuale sussistenza del “medesimo disegno criminoso” di cui al citato art. 81 c.p. Ne consegue che l’applicabilità di quest’ultimo deve essere esclusa ogni qualvolta la condotta posta in essere sia frutto di una decisione autonoma determinata da circostanze occasionali.

Nel sottolineare ancora una volta che la sanzione penale per l’omessa o tardiva registrazione é sproporzionata rispetto alla gravità della violazione, l’IRDCEC evidenzia in generale la necessità di rivedere profondamente l’apparato sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, condividendo l’orientamento secondo il quale la previsione di sanzioni penali dovrebbe essere limitata esclusivamente a quelle violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione connotate, sul piano oggettivo, dall’utilizzo di dati o documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti.

6 ottobre 2014

Federico Gavioli