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17 marzo 2017
Diario quotidiano del 17 marzo 2017: in arrivo il portale telematico per la rottamazione…
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28 luglio 2005
INTRASTAT: violazioni relative al modello e ravvedimento operoso
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6 novembre 2012
La rinuncia all’adesione fa venire meno la sospensione dei termini
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I titolari di assegno ordinario di invalidità (possessori di partita IVA, CO.CO.CO, artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli e dello spettacolo) che avevano presentato la domanda, poi respinta per incumulabilità con l'assegno, non dovranno ripresentarla, l'INPS riesaminerà d’ufficio la pratica e procederà al pagamento del bonus secondo le modalità indicate dal professionista/lavoratore all'atto della richiesta. I titolari di assegno ordinario di invalidità, sempre delle categorie di cui sopra, che non hanno ancora presentato la domanda COVID-19 di marzo possono richiederla entro il 3 giugno.
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