La scrittura privata di ricognizione di debito, avendo natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore né del creditore, poiché si limita a confermare una obbligazione già esistente, deve ritenersi “mera dichiarazione di scienza”. Ad essa va quindi applicato l’art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui sono assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di registro in misura fissa, le scritture private non autenticate, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
A questi principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione si è riportata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 2608, annullando l’avviso di liquidazione che richiedeva la tassazione del 3% per una scrittura privata di ricognizione di debito enunciata in sede di richiesta di decreto ingiuntivo. (Valeria Nicoletti)