Il codice civile attribuisce all’intermediario un potere di mera rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e al promovimento delle procedure cautelari. In mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena – il quale rende applicabili oltre alle norme dell’agenzia anche quelle del mandato – non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell’agente il riconoscimento di specifici diritti ivi compreso quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente.
Normativa di riferimento sugli agenti di commercio
Il legislatore civilistico riconosce all’agente, nell’ambito del contratto di agenzia, un potere di rappresentanza, per il quale non è necessario un esplicito conferimento (cd. rappresentanza legale).
Viceversa, il richiamato conferimento risulta necessario se i poteri che a lui vengono attribuiti sono più ampi di quelli che gli spettano per legge, o se sono più limitati o addirittura esclusi.
In tal senso depone il contenuto dell’art. 1745 codice civile secondo cui:
“…Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo…
L’acquirente, pertanto, potrà legittimamente far valere la mancata esecuzione degli obblighi de