La recente Risposta ad interpello n. 588/2022, del 15.12.2022, si è pronunciata sul delicato tema dell’applicazione o meno dell’Iva in caso di risarcimento di un danno. Ai fini dell’assoggettamento ad Iva, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma. Tale reciprocità sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile. Le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio sono pertanto escluse dal campo di applicazione dell’imposta. (Giovambattista Palumbo)
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