La comunicazione della variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili è onere del contribuente

il contribuente che eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve comunicare al Fisco il luogo dove vengono conservate le scritture contabili…

In materia di comunicazione delle variazioni dei dati relativi al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, gli obblighi del contribuente sono ben diversi da quelli dell’ex depositario delle stesse.

A chiarirlo è la risoluzione 65/E dell’Agenzia delle entrate che fornisce le richieste delucidazioni riguardo ai comportamenti che i depositari delle scritture possono porre in essere per cooperare al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione e all’aggiornamento delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate.

Le disposizioni richiamate (art. 35 d.p.r. 633/1972), spiega in merito l’Amministrazione finanziaria, “non prevedono obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili ”.

 

LA comunicazione di inizio, variazione dati e cessazione attività ai fini iva

il “luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti” è uno dei dati che secondo l’art. 35, c. 2, lett. d, d.p.r. 633/1972 il contribuente deve indicare nella dichiarazione di inizio attività di cui all’ articolo 35 del DPR n. 633 /1972.

Il comma 1 della disposizione citata prevede che “I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.

I modelli per le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA – approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2009 – sono:

il modello AA7/10, “domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva” per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

il modello AA9/10, dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva” per le imprese individuali e lavoratori autonomi.

I modelli AA7 o AA9 sono presentati, dai soggetti che non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Unica, all’Agenzia delle entrate con le seguentimodalità:

– presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia direttamente o a mezzo dipersona appositamente delegata;

– a mezzo servizio postale mediante raccomandata;

– in via telematica, con le modalità stabilite dal comma 10 del citato articolo 35.

 

I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative – REA – (individuati dal DPR 7 dicembre 1995, n.581), trasmettono i modelli AA7 o AA9 mediante la Comunicazione Unica di cui all’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, da presentare al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico1.

Ai sensi dell’art. 35, c. 2, d.p.r. 633/1972: “Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente”.

 

Se i suddetti dati cambiano, compreso il luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, grava sul contribuente l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione2 (comma 3 dello stesso articolo 35 del citato DPR n. 633).

In tali ipotesi, I modelli per le dichiarazioni di inizio o cessazione di attività ai fini IVA devono essere utilizzati anche perla comunicazione della variazione dei dati. Analogamente la Comunicazione Unica, che viene presentata anche per dichiarare

informazioni di interesse esclusivo dell’Agenzia delle entrate, può essere utilizzata per dichiarare la variazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenute le scritture contabili, senza che siano dovuti diritti di segreteria (Decreto Direttoriale 17 giugno 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico) né imposta di bollo (Risoluzione n. 24 del 29/3/2010 dell’Agenzia).

 

LA RISOLUZIONE N. 65/E DEL 13 GIUGNO 2011: ONERI DEL CONTRIBUENTE E ONERI DEL L’ EX DEPOSITARIO

Il documento di prassi pone l’accento sulla distinzione tra oneri dichiarativi del contribuente ed adempimenti eventualmente a carico del depositario delle scritture contabili con cui cessa il rapporto di deposito.

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate la variazione dei dati, attraverso il modello AA7 o il modello AA9, deve essere ottemperato, dunque, dal contribuente e non può essere correttamente adempiuto dal depositario.

Quest’ultimo, in base alle disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione della dichiarazione citata , può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello AA7 o del modello AA9, quale persona delegata dal contribuente o in qualità di incaricato alla trasmissione telematica.

Se non si verificano le suddette circostanze, il depositario può chiedere al contribuente soltanto la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, in considerazione del proprio interesse al corretto assolvimento dell’obbligo suddetto, anche in previsione di eventuali accessi o richieste di ispezioni documentali ai sensi dell’articolo 52 del DPR n. 633 del 1972.

Il depositario, in caso negativo, può comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture, così come può presentare analoga comunicazione nel caso in cui sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione.

L’Agenzia delle entrate, può così verificare l’avvenuta variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, la relativa omessa dichiarazione da parte del contribuente, porre in essere le attività finalizzate ad assumere le corrette informazioni circa il nuovo luogo di deposito ed adottare i provvedimenti conseguenti alla omessa dichiarazione.

 

23 agosto 2011

Cinzia Bondì

1 Cfr. art.35, c. 3, n.8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

2 Cfr. art. 35, c. 3, d.p.r. 633/1972: “In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”.