Segnaliamo una sentenza della Cassazione tributaria che interessa i tifosi di calcio. Il trasferimento di un calciatore da una società sportiva ad un’altra rappresenta un movimento collegato all’attività ordinaria della società, pertanto le plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti relativi alle prestazioni sportive vanno appostati nella voce A.5 “altri ricavi e proventi” di conto economico, non come proventi straordinari. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione addirittura con tre ordinanze (nn. 2144/19, 2145/19 e 2146/19) depositate tutte il 25 gennaio.
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