Con l’ordinanza 6 giugno 2024 n. 15886, la Corte di cassazione, a sezioni Unite, ritorna sul tema della valenza delle Circolari, ribadendo che, in conformità anche agli orientamenti della giustizia amministrativa, “nella materia tributaria le circolari non sono fonti del diritto e che il rapporto giuridico fra Ente impositore e contribuente è regolato interamente dalla legge; l’Amministrazione non può individuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione tributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario, procedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi delle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto equi-ordinato a quella operata dal contribuente”.
Le sezioni Unite nella citata ordinanza, specificano poi che “in caso di contenzioso grava sul Giudice adito l’enucleazione del corretto significato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia rilievo decisivo l’orientamento esegetico dell’Amministrazione, ove pure espresso in atti formali (quale appunto la circolare interpretativa)” , fissando così una chiara linea di interpretazione nomofilattica per le Corti di merito. (Valeria Nicoletti)