La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24580 del 09/08/2022, ha chiarito alcuni profili in tema di tassazione delle sopravvenienze attive.
Va qualificata come sopravvenienza attiva anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno per fatti sopravvenuti. La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza. (Giovambattista Palumbo)