“La non conoscibilità, da parte del contribuente, della documentazione richiamata per doppia relationem, neppure in possesso dello stesso Ufficio, non rileva esclusivamente in termini istruttori; ma pregiudica la stessa compiuta descrizione, nella motivazione dell’accertamento, della causa giustificativa della pretesa impositiva.” E’ questo l’importante principio reso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 febbraio 2021, n. 2223, dove la pretesa impositiva era motivata per doppia relationem sulla base di intercettazioni e consulenze, acquisite in sede penale, e mai allegate agli atti impositivi, non essendo nemmeno in possesso dell’Amministrazione finanziaria. A nulla è valso invocare la conoscibilità di tali atti, posto che il contribuente ha potuto conoscere detti atti, soltanto in un momento successivo alla notifica dell’accertamento, a seguito della conclusione delle indagini penali. (Valeria Nicoletti)
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