Ai fini della spettanza del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, immutata l’unica struttura produttiva presente nella Regione svantaggiata, il dislocamento operativo di attrezzature aziendali presso altri cantieri, aperti da un’impresa di costruzioni in una diversa Regione, non realizza la fattispecie sanzionatoria costituita dal trasferimento delle attrezzature presso diversa struttura produttiva. La dislocazione dei beni nei cantieri edili ove viene esercitata l’attività di impresa, situati in diversa Regione rispetto a quella oggetto di agevolazione, non determina dunque, ex se, il venir meno del beneficio, salvo il caso in cui il cantiere assurga ad autonoma struttura produttiva, intesa come autonomo ramo di azienda dotato di autonomia gestionale. (Cassazione, sentenza n. 23218 del 18/09/2019 massimata da Giovambattista Palumbo)
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