La tassazione della cessione dei diritti reali continua a sollevare dubbi e contrasti interpretativi. Ma cosa accade se si trasferisce solo il diritto o l’intera proprietà? Un recente intervento normativo ha chiarito alcuni aspetti, ma resta aperto il dibattito sulla distinzione tra cessione e costituzione del diritto. Ecco un’analisi delle implicazioni concrete e delle possibili strategie per il futuro.
Cessione dei diritti reali e redditi diversi: novità dopo l’interpretazione autentica
La cessione dei diritti reali (diritto di superficie, uso, abitazione, enfiteusi e servitù) è operazione tassabile, con effetto 1 gennaio 2024. E da quel momento le problematiche non sono certamente mancate.
A dire il vero, e la cosa ci ha sempre molto stupito, le variazioni hanno riguardato tutti i diritti reali, ma non l’usufrutto, in quanto la norma già lo comprendeva precedentemente. A fronte di una previsione normativa non del tutto chiara, l’interpretazione corrente allora data alla norma sull’usufrutto era nel senso di fare una distinzione tra cessione del diritto e costituzione dello stesso.
La cessione rientrava nelle previsioni di cui alla lettera h) dell’articolo 67, comma 1 del TUIR, quindi sempre tassabile come reddito diverso, mentre la costituzione del diritto