La Corte di Cassazione, con la Sentenza 07/02/2024, n. 3466, è tornata ancora sul tema della imposizione di registro su clausole penali “accessorie” a contratti di locazione. La funzione della clausola penale non può ritenersi eterogenea rispetto all’obbligazione derivante dal contratto di locazione cui accede e non esprime di per sé alcuna ricchezza significativa di forza economica e capacità contributiva. Tali prestazioni sono, pertanto, riconducibili ad un unico rapporto, caratterizzato da un’unica causa e attengono, per loro inscindibile funzione ed intrinseca natura, all’unitaria disciplina del contratto.
La clausola penale non è quindi soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa. (Giovambattista Palumbo)