Si può configurare il reato di autoriciclaggio qualora l’amministratore, dopo avere bonificato, senza giustificazione, denaro della società fallita ad altre società da lui amministrate, utilizzi le somme nell’attività di queste, in tal modo non solo inquinando il mercato, ma accumulando anche ingenti debiti fiscali. È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 31608 del 1° agosto 2024.
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