In caso di contenzioso successivo a una cessione in blocco di crediti bancari, ossia una cartolarizzazione, chi ha legittimazione processuale: il cedente (la banca) o il cessionario del credito?
 Con la recentissima ordinanza della Cassazione, oggetto del presente contributo, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione dell’onere della prova in capo alla società cessionaria in relazione ad un credito asseritamente incluso in una cessione di crediti in blocco, cosiddetta cartolarizzazione (ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia), da cui discende (o meno) la legittimazione processuale attiva/passiva della cessionaria sia in sede esecutiva (pignoramento immobiliare), sia in sede ordinaria (possibilità di esperire azioni conservative o azione revocatoria).
Con la recentissima ordinanza della Cassazione, oggetto del presente contributo, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione dell’onere della prova in capo alla società cessionaria in relazione ad un credito asseritamente incluso in una cessione di crediti in blocco, cosiddetta cartolarizzazione (ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia), da cui discende (o meno) la legittimazione processuale attiva/passiva della cessionaria sia in sede esecutiva (pignoramento immobiliare), sia in sede ordinaria (possibilità di esperire azioni conservative o azione revocatoria).
Cartolarizzazione crediti bancari e legittimazione processuale
Più nello specifico la decisione in parola ha ad oggetto una controversia promossa da una società di servicing quale mandataria di una società di cartolarizzazione crediti la quale ha ottenuto in primo e secondo grado sentenza favorevole avanti il giudice del merito, che ha riconosciuto sia la legittimazione processuale della società, sia la fondatezza dell’esperita azione revocatoria.
Il privato quindi, soccombente sia in Tribunale che in Corte d’Appello, ha impugnato la sentenza del giudice di merito in cassazione, affidandosi a tre motivi, e con il primo ha eccepito la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc) in relazione agli artt. 111, 113 e 115 cpc ed in relazione all’art. 58 TUB.
A fondamento di questo motivo, abbiamo anzitutto ricordato la nota sentenza del Tribunal






