In ambito appalti, la distinzione tra somme corrisposte a titolo di penale o risarcimento e quelle come corrispettivo extra è cruciale. Determinare se un pagamento è punitivo o integrativo influenza l’applicazione dell’IVA. L’analisi della natura giuridica degli importi ricevuti dall’impresa chiarisce quando si tratta di indennizzi esclusi o di compensi soggetti a imposta.
Nel caso esaminato, la società esecutrice ha subito ritardi nella prosecuzione dei lavori e ha quindi agito in giudizio contro l’appaltante, chiedendo il rimborso dei maggiori costi sostenuti durante l’esecuzione del progetto.
Penali, risarcimenti e IVA nei contratti di appalto: distinzione e implicazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la rilevanza ai fini IVA delle somme erogate a titolo di integrazione del prezzo nell’ambito di un contratto di appalto.
L’istanza alle Entrate
La società che pone il quesito alle Entrate è un’impresa di costruzioni generali specializzata in edilizia civile e ospedaliera la cui attività si concentra, oltre che nello sviluppo dell’edilizia civile e ospedaliera, anche nella realizzazione di opere infrastrutturali, numerose opere di viabilità stradale e ferroviaria, urbanizzazioni e servizi di facilities management.
La società rappresenta di aver stipulato con un’altra società (BETA) un contratto di appalto, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto che prevedeva la realizzazione di una nuova struttura della stessa società BETA.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell’opera, la società Istante subiva una serie di ritardi nella prosecuzione del progetto, la cui esecuzione veniva più volte sospesa.
A causa di questi ritardi, l’Istante e le altre imprese della compagine appaltatrice citavano in giudizio la società BETA chiedendone la condanna al pagamento dei maggiori costi sostenuti in costanza di esecuzione del contratto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le richieste della Società istante condannando la società BETA, ai sensi dell’articolo 25, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, al pagamento di un indennizzo, oltre interessi legali.
Ai fini della quantificazione dei danni il Giudice ha tenuto conto:
- delle spese generali sostenute dall’Istante;
- del ritardato percepimento dell’utile d’impresa;
- dell’ammortamento di mezzi, macchinari e attrezzature;
- delle retribuzioni inutilmente corrisposte.
In seguito all’emanaz