La sede di lavoro, seppur apparentemente un dettaglio formale, è in realtà determinante: incide su contratto, indennità, contributi e regime fiscale. Il lavoratore trasfertista, senza una sede fissa, svolge la propria attività in modo sistematico e professionale in luoghi sempre diversi. Quali regole fiscali e contributive si applicano a questa particolare categoria e come distinguere correttamente il trasfertismo dalla semplice trasferta?
Trasferte e trasfertismo: le regole del Fisco per i lavoratori in mobilità
La disciplina del luogo della prestazione lavorativa, apparentemente semplice, costituisce in realtà uno dei nodi più delicati nell’impostazione del contratto individuale di lavoro, con riflessi rilevanti sia sul piano retributivo che su quello contributivo e assicurativo.
La corretta indicazione della sede di lavoro non è solo un obbligo informativo, ma rappresenta anche un elemento chiave per la qualificazione giuridica del rapporto e per la determinazione del regime fiscale e previdenziale delle somme corrisposte al lavoratore.
La determinazione del luogo di lavoro
Il luogo di lavoro, pur non avendo mai ricevuto una definizione normativa univoca, costituisce quindi un elemento caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato che trova la sua disciplina in una pluralità di fonti normative. Dal punto di vista civilistico, il concetto si inquadra nell’ambito dell’articolo 2094 del Codice Civile, dove il lavoratore…
…”si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
In questa prospettiva, il luogo di lavoro rappresenta il perimetro dell’impresa entro cui si svolge la prestazione lavorativa.
La determinazione del luogo di lavoro assume rilevanza cruciale sotto molteplici profili. Dal punto di vista contrattuale, costituisce l’elemento che consente di identificare il luogo dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa ai sensi dell’articolo 1182 del Codice Civile, potendo essere determinato dalla convenzione, dagli usi o desumibile dalla natura della prestazione. Dal punto di vista della normativa sull’igiene e sicurezza, il Decreto Legislativo 81/2008 definisce il luogo di lavoro come l’insieme degli spazi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
L’importanza della corretta individuazione del luogo della prestazione risulta chiaramente quando si considerano le implicazioni retributive, contributive e assicurative che ne derivano. La variabilità del luogo di lavoro, infatti, può comportare l’insorgere del diritto a specifiche indennità e maggiorazio