Illustriamo una recentissima sentenza della Cassazione, che in tema di responsabilità del commercialista per sanzioni relative alla società, supera l’orientamento precedente secondo cui per il concorrente occorre la dimostrazione del vantaggio economico.
Responsabilità solidale nelle sanzioni tributarie: il ruolo del concorrente esterno
Il principio generale della personalità della sanzione
Il contributo odierno è incentrato sul tema della responsabilità per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società anche al soggetto che ha agito in concorso con essa ex art. 9 del D. Lgs. n. 472/97.
In deroga al principio generale che prevede la personalità della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97), l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 stabilisce che:
“Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Ruolo della persona fisica nell’interesse della società e concorso nella violazione: la disciplina dell’art. 9 D. Lgs. 472/97
Numerosa giurisprudenza ha interpretato affermando che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione; in caso contrario non opera la previsione suddetta, poiché la persona giuridica è una mera finzione, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica.
L’art. 9 succitato stabilisce invece che:
“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Il caso sottoposto alla Cassazione: il ruolo del consulente
Nel caso portato all’esame della Cassazione, era emerso che il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente. Inoltre:
“non emergeva alcuna ingerenza nell’attività gestionale della società o una attività di consulenza in relazione agli illeciti fiscali”.
I giudici di appello avevano rilevato la responsabilità del concorrente (consulente o professionista della società) può ricorrere soltanto ove l’amministratore abbia utilizzato la società come schermo o paravento per il perseguimento di interessi propri e presuppone per il concorrente il vantaggio economico.
L’orientamento della Cassazione: il vantaggio economico non è essenziale
Di diverso avviso la Cassazione, che ha affermato che il consulente di una società con personalità giuridica può concorrere con le violazioni commesse dalla società ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/97 e risponde a titolo di concorso anche in assenza del perseguimento di un proprio vantaggio economico. È la sentenza n. 7948/2025, che dispone in senso contrario a quanto affermato dalla stessa Suprema Corte n. 23229/2024.
Conclusioni: differente disciplina per soggetti interni ed esterni
In altre parole, ai fini della sanzionabilità per concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società, deve escludersi…
“la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso”.
Il vantaggio economico specifico e/o personale rileva invece per l’intraneo (amministratore).
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Giovedì 3 aprile 2025