L’implementazione, tra le categorie economiche, dell’attività di fornitura di servizi sessuali ha suscitato reazioni fuori luogo; vediamo allora di spiegare come tale codifica non abbia nulla di strano, tutt’altro.
Come è noto, dall’1 aprile è operativa la nuova classificazione ATECO 2025. Tra tutte le modifiche e novità, fra le “Altre attività di servizi alla persona n.c.a.” è stato incluso un codice – il 96.99.92 – destinato a “Servizi di incontro ed eventi simili”; sotto il richiamato codice possono essere ricomprese, tra le altre, le attività di escort, nonché di fornitura di servizi sessuali.
Apriti, cielo! Tale elencazione ha suscitato commenti tra i più disparati, accomunati soltanto dall’essere inopportuni e fuori luogo, proprio perché provenienti dai professionisti del settore fiscale. Tale attenzione decisamente esagerata stride tra l’altro con l’attenzione decisamente più bassa verso i problemi ben più seri ed importanti che ha il nostro Fisco, dei quali evidentemente ci si è dimenticati.
La struttura dei codici Ateco
I codici Ateco, giova ripeterlo a quanto pare, riflettono il tessuto sociale, tant’è che periodicamente vengono aggiornati, sicché l’unica cosa che potrebbe e dovrebbe sorprendere è che tali attività non siano state codificate già decenni fa, piuttosto che oggi.
Basti pensare, tra le altre cose, che perfino all’attività degli “youtuber” (che non si sa quanto durerà, vista l’evoluzione dei tempi) è stata data “dignità Ateco”, ossia ufficializzata economicamente, con l’istituzione del codice 73.11.03. Ma su di esso nessuno ha avuto da ridire.
Andando ancora nel tecnico, occorre ricordare, tanto per dirne una, che l’attività di meretricio non è mai stata illecita, se ovviamente esercitata in modo volontario da persona maggiorenne e capace di intendere e volere; questa constatazione è stata resa opportuna, ahimè, da un titolo di una rivista (fiscale!) in cui si è parlato di “regolarizzazione della prostituzione”, che davvero ha lasciato interdetti, per usare un eufemismo. In verità, le uniche attività illegali, in tale campo, sono quelle di sfruttamento e favoreggiamento, e fin dal 1958.
Il Fisco tassa i reati da prostituzione
Ricordiamo poi, che, quanto all’attività di meretricio in sé, in passato alcune sentenze (vedi qui un precedente del 2017) sia di merito sia di legittimità hanno riconosciuto la tassabilità dei redditi da essa derivanti, e ciò basterebbe per rendere opportuna una classificazione Ateco.
Una eco difficilmente comprensibile e giustificabile, insomma, che vogliamo sperare sia dettata dalla euforia per le ormai prossime festività pasquali, ricordando – già che siamo in tema – che nemmeno Gesù ha mai pensato di relegare nella illegittimità l’attività di meretricio.
L’auspicio, sempre valido, è che il professionista dedichi sempre meno tempo a commentare (se questi sono i commenti…) e molto più a studiare.
Danilo Sciuto
Mercoledì 16 Aprile 2025