Acquistare mobili o elettrodomestici può diventare un’occasione vantaggiosa anche nel 2025. Il Bonus Arredo è stato confermato, offrendo una detrazione del 50% su spese fino a 5.000 euro, ma solo a precise condizioni legate a lavori di ristrutturazione.
Bonus arredo 2025: come funziona e chi può beneficiarne
Il Legislatore con l’art. 1, comma 55, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha prorogato anche per il 2025 il cosiddetto Bonus Arredo, ovvero il riconoscimento della detrazione IRPEF prevista dall’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione è prevista per le spese sostenute nel 2025 nel limite massimo di €5.000 (come nel 2024) ed è concessa esclusivamente in modo subordinato rispetto ai lavori, avviati a partire dal 1° gennaio 2024, che permettano al contribuente di beneficiare dell’agevolazione relativa al recupero del patrimonio edilizio. Più nello specifico, per accedere a questa agevolazione è necessario che:
- immobili siano utilizzati per arredare un immobile interessato da un intervento di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si beneficia della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- gli elettrodomestici devono rispettare anche determinati parametri di efficienza energetica.
Va sottolineato che, però, non tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consentono di usufruire anche del “Bonus Arredo”.
Di seguito viene esposta una tabella che riassume quali interventi consentono di usufruire della detrazione legata agli arredi e ai grandi elettrodomestici e quali, invece, non permettono di beneficare di tale agevolazione.
INTERVENTI CHE PERMETTONO DI ACCEDERE AL “BONUS ARREDO” |
Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In questo caso il Bonus Arredo è previsto esclusivamente sulle parti comuni degli edifici come, ad esempio, aree comuni, guardiole, corridoi, appartamento del portiere, etc. |
Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali. | |
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali. | |
Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali. | |
Acquisto di immobile da parte di impresa di costruzione o di ristrutturazione che lo ha ceduto entro 18 mesi dal termine dei lavori d |