La nuova decontribuzione per le PMI del Mezzogiorno, nota come Decontribuzione Sud, operativa dal 2025, promette un importante sostegno al lavoro, ma l’accesso al beneficio è tutt’altro che semplice.
Nonostante i chiarimenti INPS, restano incertezze sul rispetto del limite de minimis, soprattutto per la mancata indicazione dei tempi di aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Come orientarsi tra vincoli e opportunità?
Decontribuzione Sud PMI 2025-2029: regole, limiti e impatto del regime de minimis
La legge di bilancio 2015 ha introdotto, a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI), una agevolazione contributiva per l’occupazione nelle aree svantaggiate, costituita da una decontribuzione dei contributi dovuti all’INPS a valere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029 (c.d. “decontribuzione sud PMI”).
La nuova agevolazione prende il posto della precedente decontribuzione sud prevista dall’art. 1, comma 161, della legge n. 178/2020 che, inizialmente concessa dal 1° gennaio 2021 al 20 giugno 2023, era stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2029 e ora è anticipatamente abrogata dal 1° gennaio 2025.
La nuova decontribuzione sud ha formato oggetto della circolare INPS n. 32 del 30 gennaio 2025, alla quale si rimanda per tutti gli approfondimenti di natura prettamente previdenziale, limitandosi il presente intervento ai meri aspetti connessi all’applicazione del regime de minimis.
Applicabilità della regola de minimis
Infatti, a differenza della precedente decontribuzione, autorizzata dalla Commissione europea prima nell’ambito di applicazione degli aiuti per combattere gli effetti del covid e, poi, nell’ambito di applicazione degli aiuti contro gli effetti della guerra in Ucraina, la nuova decontribuzione sud risulta emanata nel rispetto del regime de minimis, in tal modo non è stato necessario richiedere alcuna autorizzazione alla Commissione europea, dovendo il beneficiario rispettare il massimale previsto per le specifiche attività economiche effettuate.
In particolare, il comma 406 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 dice chiaramente che l’agevolazione…
…“è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.”
Il riferimento al regolamento 2023/2831 potrebbe far ipotizzare che l’agevolazione spetti unicamente a favore dei soli datori di lavoro dei settori generali, nel cui ambito a partire dal 2024, rientrano anche le attività di trasporto.
In realtà, considerato che il comma 406 esclude unicamente il settore agricolo e i datori di lavoro domestico, il par. 5 della citata circolare n. 32/2025 chiarisce che l’agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro privati che rientrano dell’ambito dei seguenti regolamenti de minimis per i quali sono previsti i seguenti massimali triennali:
- Regolamento n. 2831/2023: limite triennale euro 300.000; il Regolamento si applica a tutti i settori produttivi con esclusione di quelli diversamente regolamentati (agricoltura, pesca e acquacoltura, servizi di interesse economico; a partire dal 1° gennaio 2024 il Regolamento è stato esteso anche al se