Ora che è stato approvato il modello 730/2025 per il periodo d’imposta 2024 vediamo quali sono le principali novità del modello di dichiarazione più usato dagli italiani.
Con il provvedimento n. 114763, pubblicato nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025. Vediamo allora di illustrare le principali novità contenute.
Con la pubblicazione del citato provvedimento, le caratteristiche del modello 730 da utilizzare quest’anno diventano definitive. Vediamo le principali modifiche…
Le novità per il modello 730 del 2025
Innanzitutto, abbiamo un ulteriore ampliamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, come previsto dell’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 1/2024. Possono essere dichiarati:
- i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni (nel nuovo “quadro M”, in vece del quadro D);
- le plusvalenze di natura finanziaria (nel nuovo “quadro T”): analogamente al quadro RT del modello RedditiPF, viene poi prevista un’apposita sezione per indicare i dati della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni
Una novità formale è data dal fatto che i redditi soggetti a tassazione separata migrano dalla sezione II del quadro D al nuovo quadro M. Ad esempio, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3.
Altre novità normative del 2024 non impattano graficamente nel modello 730, ma solo nella sua compilazione.
È il caso del nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP, nonché della rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e le detrazioni per oneri, dell’aumento al 26% della cedolare secca per le locazioni brevi (salvo che per un’unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione, che mantiene la tassazione al 21%), per finire con le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Attenzione al bonus Natale!
Segnaliamo poi il c.d. bonus “Natale”, l’indennità che deve essere rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore beneficiario e può essere fruita anche nel caso in cui non è stata erogata dal datore di lavoro con la tredicesima. In dichiarazione è altresì possibile la restituzione dell’importo riconosciuto dal sostituto d’imposta ma non spettante o spettante in misura minore.
A tale bonus è stata dedicata la sezione V del quadro C, con l’introduzione di quattro nuove caselle: “Redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR)”; “Bonus erogato”; “Restituzione bonus per assenza requisiti”; “Giorni bonus”.
Le modifiche normative alle detrazioni “edilizie”, sebbene importanti, non influenzano in alcun modo il relativo quadro.
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Danilo Sciuto
Venerdì 14 Marzo 2025