A partire dal bilancio al 31/12/2024 è necessario applicare il nuovo principio contabile OIC 34, che modifica la gestione dei ricavi nel bilancio, introducendo criteri chiari per la loro rilevazione e valutazione. Ecco un ripasso delle nuove modalità di gestione contabile delle vendite e la corretta esposizione nel bilancio d’esercizio.
Per la redazione del bilancio 2024 è necessario applicare il nuovo principio contabile sui ricavi OIC 34, in vigore dall’1/1/2024, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi.
L’applicazione del nuovo principio è fondamentale al fine di evitare difformità di comportamento da parte delle imprese a fronte di operazioni aventi le medesime caratteristiche, con particolare riferimento a quelle che prevedono la coesistenza di cessioni o prestazioni.
Il nuovo principio contabile OIC 34
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Il principio si applica:
- alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile;
- a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione dei ricavi relativi a vendite di beni e a prestazioni di servizi indipendentemente dalla loro classificazione in conto economico.
Esclusione:
Sono esclusi dalla trattazione del documento OIC i ricavi derivanti:
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Il Principio è applicabile ai ricavi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi, indipendentemente dalla classificazione a Conto economico (così, rilevano sia i ricavi iscritti alla voce A.1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” sia quelli iscritti alla voce A.5 “Altri ricavi e proventi”).
Rilevazione iniziale
Il Principio Contabile OIC n. 34 prevede le seguenti fasi per la contabilizzazione dei ricavi:
- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- rilevazione dei ricavi.
Determinazione del prezzo complessivo del contratto
Per contabilizzare i ricavi va innanzitutto determinato il prezzo complessivo del contratto, ossia l’importo del corrispettivo contrattualmente previsto per i beni e servizi trasferiti al cliente. A tal fine è necessario:
- tenere conto degli importi dovuti al cliente assimilabili a sconti e quindi contabilizzati a riduzione del prezzo complessivo (gli importi dovuti al cliente relativi a controprestazioni ricevute vanno contabilizzati a costo);
- attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato qualora siano previsti termini di pagamento oltre 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi da quelli di mercato.
Nei contratti che prevedono il regolamento del corrispettivo tramite un’attività diversa dalle disponibilità liquide il prezzo complessivo è pari al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività.
Il prezzo complessivo:
- è generalmente desumibile dalle clausole contrattuali;
- può non essere immediatamente riscontrabile dal contratto o presenta elementi di variabilità. In tal caso è necessario valorizzare i componenti variabili, come di seguito evidenziato.
Corrispettivi variabili
In caso di corrispettivi variabili è necessario fare la seguente distinzione.
Corrispettivi aggiuntivi | sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vend |