Ecco come cambiano le regole per il ravvedimento operoso nel “nuovo” procedimento di verifica fiscale e accertamento. Una volta ricevuto lo schema d’atto, quali sono le opzioni per il ravvedimento da parte del contribuente?
Scopri le nuove modalità di regolarizzazione, le sanzioni ridotte applicabili e le opportunità offerte dal ravvedimento parziale. Un’analisi chiara per orientarsi tra le novità e capire come gestire al meglio le violazioni fiscali.
Dal contraddittorio allo schema di atto: evoluzione del ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 è stato sostanzialmente riscritto dal D.Lgs. n. 87/2024, per adeguarlo, da una parte, alle modifiche apportate al procedimento di accertamento dai D.Lgs. n. 219/2023 e 13/2024, e dall’altra parte, per allinearlo alla riduzione sanzionatoria introdotta.
Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni/infrazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, senza che giochi il momento in cui la sanzione sia irrogata o la data di effettuazione del ravvedimento.
In questo contributo, dopo aver delineato sinteticamente le nuove regole accertative, ci dedichiamo alle modifiche apportate sull’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, per adeguare la norma rispetto allo schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000 e alla definizione dei pvc, di cui all’art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997.
Il procedimento di confronto con il contribuente
In forza di quanto disposto dall’art. 6-bis, della L. n. 212/2000, salvo quanto previsto per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo[1].
Secondo quanto indicato nell’art. 2, del D.M. del 24 aprile 2024, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante…
…“esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”.
Conseguentemente, sono stati esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6-bis della L. n. 212/2000, una serie di atti[2].
Inoltre, l’