Si discute se la revoca della rateazione concessa da Agenzia delle entrate – Riscossione vada comunicata al contribuente e debba essere motivata, pena l’illegittimità dell’atto amministrativo, ovvero se la decadenza della dilazione rappresenti una conseguenza automatica dell’inadempimento.
Secondo una sentenza dei Giudici di merito, solo nella consapevolezza delle ragioni sottese alla revoca della dilazione il contribuente potrebbe difendersi dinanzi a possibili errori commessi dall’ente di riscossione e richiedere, eventualmente, la riattivazione della rateizzazione.
Revoca della rateizzazione: necessità di notifica e motivazione per la legittimità dell’atto
Vicenda processuale: contestazione sulla revoca tacita della rateizzazione
Una società contestava dinanzi alla Commissione Tributaria competente la revoca tacita di alcuni piani di rateazione di diverse iscrizioni a ruolo eccependone l’illegittimità e la nullità per violazione degli artt. 3 e 21 opties L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, dell’art. 19 DPR 602/1973 e dell’art. 6 del D.L. 193/2016, poiché non le era stato notificato un atto motivato.
Equitalia, nella propria costituzione in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso precisando che la contribuente avrebbe potuto richiedere l’ammissione ad un nuovo piano di rateizzazione e che nel caso di specie, avendo la contribuente richiesto una nuova rateizzazione, non le poteva essere concessa poiché non risultava avesse adempiuto ad una precedente dilazione.
Il giudizio di merito
La commissione provinciale di Latina, sezione III, con sentenza 16 ottobre 2017, n. 1147, ha ritenuto fondata la tesi della società.
Nella parte motiva della pronuncia si legge come la mancata formalizzazione e notifica del provvedimento, oltre alla lesione del diritto al contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990, avrebbe impedito al contribuente di verificare le motivazioni