Il regime fiscale del realizzo controllato impone davvero lo scambio di partecipazioni tra conferente e conferitaria? La recente riforma chiarisce importanti aspetti operativi, eliminando possibili ostacoli e aprendo nuove opportunità per le aziende. Scopriamo come cambia il quadro e cosa aspettarsi.
Realizzo controllato e conferimenti societari: le novità della riforma fiscale e l’impatto sul controllo
Ante riforma fiscale l’art. 177, comma 2 TUIR, in tema di conferimenti societari e determinazione del valore di realizzo, testualmente disponeva:
“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art 2359,comma 1, n. 1 del codice civile, ovvero incrementa la percentuale di controllo, sono valutate ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alle corrispondenti voci del patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.”.
Il regime del realizzo controllato per conferimento di partecipazioni in società
Verifica della necessità dello scambio di partecipazioni
In ordine all’incipit di apertura dell’art. 177, comma 2, TUIR: “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società…”, si rendeva necessario verificare se esso rendeva indeclinabile per la fruizione del regime fiscale fondato sul cd realizzo controllato, lo scambio delle partecipazioni tra conferente e conferitaria, o se tale scambio fosse invece stato legislativamente pensato in ordine all’ordinaria dinamica causale del conferimento in una società, ove l’apporto