La riforma fiscale interviene in modo importante sulle operazioni straordinarie. In particolare, il conferimento di partecipazioni di minoranza offre nuove opportunità per le società familiari, consentendo di accedere a benefici fiscali significativi.
Questa possibilità consente di combinare le quote dei familiari per raggiungere le soglie necessarie e sfruttare vantaggi economici importanti. Anche il trattamento di usufrutto e nuda proprietà può beneficiare di agevolazioni fiscali se gestito strategicamente, fornendo strumenti utili per ottimizzare la struttura patrimoniale e societaria.
Scopriamo come utilizzare queste opportunità per migliorare l’efficienza fiscale e consolidare la gestione aziendale, tenuto conto del difficile incrocio fra la prassi, ora risalente, del Fisco ed il nuovo dettato normativo.
Conferimenti di partecipazioni di minoranza e società familiari: vantaggi fiscali e nuove opportunità
Il conferimento a realizzo controllato
Il Decreto Legislativo del 3 dicembre 2024 ribadisce, senza l’apporto di modifiche rispetto alla versione letterale rinvenibile nel precedente Decreto legislativo del 30 aprile 2024, che:
“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art 2359, primo comma, n. 1), del codice civile …le disposizioni di cui al comma 2 dell’art.177 (che prevedono il regime fiscale del cd realizzo controllato) trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento…
- e partecipazioni sono conferite in una società esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai familiari di cui all’art 5, comma 5 TUIR.
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Il caso della riorganizzazione delle società familiari
L’introdotta possibilità di costituire una società con pluralistica base associativa anche se integrabile solo con i familiari di cui al comma 5, comma 5 TUIR (parenti entro il terzo grado ed affini entro