La Legge di Bilancio 2025 pone fine al problema dei compensi professionali a cavallo d’anno, risolvendo il problema dello sfasamento temporale tra deduzione del costo e tassazione del compenso professionale in questo particolare periodo.
Dal 2025, i compensi saranno imputati al periodo in cui è effettuata la ritenuta, semplificando le dichiarazioni e uniformando il trattamento fiscale.
Una interessante modifica normativa pone fine ai numerosi casi di mancata coincidenza deduzione del costo e tassazione del compenso professionale a cavallo d’anno.
Le regole di versamento della ritenuta d’acconto
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/1973 (rubricato “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”), la ritenuta deve essere effettuata all’atto del pagamento del compenso, ossia nel momento in cui le somme sono uscite dalla disponibilità di chi paga.
L’annoso problema dei bonifici di fine anno
Il problema nasce nel caso in cui tali somme vengano pagate al termine dell’anno, ma vengano accreditate al beneficiario nei primi giorni dell’anno successivo, sicché il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente (ossia gennaio) non coincide con quello rilevante ai fini della ritenuta (dicembre) e quindi della conseguente CU.
Facciamo un esempio, e consideriamo il caso in cui, il 31 dicembre 2024, un cliente del commercialista abbia effettuato un bonifico (non immediato) a saldo di una determinata prestazione; la somma, inevitabilmente viene accreditata sul conto corrente del professionista il 2 o 3 gennaio dell’anno 2025.
In tale ipotesi, fino alla novità ora introdotta:
- il cliente deve indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2025 (quindi quella relativa all’anno 2024) e nel modello 770/2025;
- il professionista deve dichiarare invece il compenso percepito, con relativo scomputo di ritenuta, nel modello Redditi 2026 per l’anno d’imposta 2025, posto che per lui il compenso si considera incassato nel 2025.
Indubbiamente una situazione poco pratica.
Compensi a cavallo d’anno: la modifica normativa dal 2025
Finalmente, il Legislatore è intervenuto a risolvere questa situazione di sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.
L’art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 192/2024 a modifica l’art. 54 comma 1 del TUIR, dispone che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Riprendendo l’esempio fatto, dunque, il cliente deve indicare (esattamente come prima) il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2025 e nel modello 770/2025, e (di conseguenza) anche il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito, con relativo scomputo di ritenuta, nel modello Redditi25, non più rilevando la circostanza che per l’accredito è avvenuto nel 2025.
Si tratta sicuramente di una semplificazione, anche se è inevitabile notare come essa comporti un anticipo della tassazione del compenso professionale.
Da quando decorre la novità?
L’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede che tale modifica si applichi per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Viene altresì prevista una disposizione che sana comportamenti passati: viene infatti affermato che la stessa nuova norma ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano però fermi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi.
In sostanza, se per le situazioni passate il professionista, al fine di evitare problemi in sede di controllo ex art. 36 ter, ha adottato la soluzione meno conveniente (ossia dichiarare tali somme come percepite nell’anno di di effettuazione del bonifico, nonostante accreditate nell’anno successivo), non potrà essere oggetto di contestazione.
Una piccola dimenticanza del legislatore
Si sottolinea come tale modifica normativa, avendo effetti nell’articolo 25 suddetto, riguarda solo i sostituti di imposta, e non quindi anche i privati.
Pertanto, se un professionista riceve in data 2/1/2025 un compenso erogato da un privato, con bonifico del 31/12/2024, per il primo il compenso sarà imponibile nel 2025 e andrà dichiarato nel modello Redditi26.
Danilo Sciuto
Mercoledì 15 Gennaio 2025