Collegio Sindacale sempre più impegnativo dopo le nuove norme di comportamento 2025

L’incarico di sindaco di società è gravido di importanti responsabilità per il professionista: vediamo quali comportamenti sono suggeriti, soprattutto in caso di inerzia degli amministratori, per la gestione dei segnali della crisi di impresa.

A dicembre 2024 è stato pubblicato il documento recante le nuove norme di comportamento per il collegio sindacale, ad opera del CNDCEC, in particolare dell’area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale. Vediamo la novità più importante.

Norme di comportamento suggerite al collegio sindacale: novità 2025

collegio sindacale norme comportamentoDal 1° gennaio 2025 trovano applicazione le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, come elaborate dalla commissione di studio CNDCEC per l’aggiornamento e la revisione dei principi di comportamento.

Le nuove raccomandazioni sostituiscono quelle emanate dallo stesso CN nel 2023, a seguito delle novità normative che hanno riguardato le funzioni svolte dagli organi societari nell’ambito dell’organizzazione delle società di capitali.

 

Le attività che riguardano l’emersione della crisi di impresa

La novità senz’altro più rilevante è rappresentata dall’ampliamento dell’attività di vigilanza sull’attuazione del concordato preventivo omologato dall’attività giudiziaria.

La novità, contenuta al paragrafo 11.6, riguarda l’obbligo degli amministratori di attivarsi, senza indugio, per l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi (art. 2086 comma 2 c.c.). L’organo di controllo è chiamato a accertare che dalla eventuale inattività degli amministratori nella adozione degli atti esecutivi eventualmente essenziali per dare seguito alle determinazioni della sentenza di omologazione non si possano arrecare danni per la società e i creditori; in caso contrario, esso sarà chiamato a svolgere una serie di operazioni:

  • richiesta all’organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione;
  • redazione delle proprie conclusioni, da formalizzare all’organo amministrativo;
  • richiesta di tempestivo intervento all’organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta.

Ma non finisce qui.

 

Attenzione all’inerzia degli amministratori

Nell’ipotesi in cui l’inerzia degli amministratori si protragga nonostante i solleciti dell’organo di controllo, quest’ultimo può presentare istanza al Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario, in coerenza con l’art. 120-quinquies comma 1 ultimo periodo del CCII, in base al quale

Il tribunale demanda agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti”.

Al riguardo, la norma di comportamento in commento, al paragrafo 11.6 specifica che è pertanto compito del Collegio sindacale o del Sindaco Unico sollecitare gli amministratori ad adottare gli atti esecutivi necessari, così da evitare che soggetti terzi possano presentare, in veste di sostituzione, un’istanza per la nomina dell’amministratore giudiziario.

 

Attenzione alla corretto comportamento come membro del collegio sindacale o sindaco unico

Chi scrive da sempre sostiene quanto la funzione di sindaco (soprattutto se unico) sia decisamente la più delicata nel mondo della professione del commercialista; quanto commentato nel contributo odierno ne è l’ennesima dimostrazione. L’invito è sempre quello di svolgere tali mansioni solo se si dispone, oltre alla scontata preparazione, della adeguata organizzazione, e soprattutto di evitare di accettare incarichi per compensi irrisori, poste le innumerevoli occasioni di sinistro professionale che tale figura attrae.

 

Fonte: Norme di Comportamento per il Collegio Sindacale CNDCEC

 

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Danilo Sciuto

Lunedì 27 Gennaio 2025