La Corte di Cassazione spiega i motivi dell’indetraibilità dell’IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Quando la fattura è emessa da un soggetto diverso dal reale operatore, l’imposta versata non rispetta il principio di neutralità e resta esclusa dal sistema di compensazione. La sentenza evidenzia criticità normative e invita a riflettere sull’equilibrio del sistema fiscale.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui motivi dell’indetraibilità dell’IVA in caso di fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti.
Indetraibilità dell’IVA sulle fatture soggettivamente inesistenti
Così testualmente si esprime la Suprema Corte:
“L’operazione soggettivamente inesistente si configura, sia quando l’emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che hanno evidenza cartolare nella fattura.
Segnatamente, nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell’IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19 comma 1, DPR 633/72, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione. In tale caso,