Illustriamo le regole a cui attenersi allorquando si sia in presenza di coincidenza tra una parte del processo e il difensore (pensiamo ad un avvocato o ad un commercialista nel processo tributario): quali sono i profili fiscali (IVA e IRPEF)?
La disciplina del rimborso delle spese processuali disposto alla parte vittoriosa è abbastanza nota. Una fattispecie meno frequente è quella in cui nella stessa situazione (ossia di disposizione di rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa) vi sia coincidenza tra la parte del processo e il suo difensore, cioè quando il professionista difende se stesso.
Quando il professionista difende se stesso nel processo
Ciò naturalmente può verificarsi non solo nelle figure degli avvocati ma anche in altre figure professionali che sono abilitate alla rappresentanza in giudizio di una parte (il commercialista che rappresenta sé stesso nell’ambito di un ricorso tributario, ad esempio).
Ad ogni modo, occorre stabilire come trattare le eventuali somme che il Giudice abbia disposto a favore del professionista (difensore di sé stesso).
Al riguardo, vale il principio stabilito nella sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, del 19.3.2024 n. 7356, che è riferita alla fattispecie di un avvocato, ma anche ovviamente può essere estesa anche alle altre figure professionali.
In assenza di difensore terzo non si applica IVA
Secondo la sentenza, in assenza di un’alterità di soggetti, non può sussistere una prestazione soggetta a IVA ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, come avviene nel caso in cui l’avvocato risulta essere il prestatore e il fruitore del servizio legale.
Inoltre, non è possibile ritenere che il committente del servizio sia la controparte soccombente (la quale ha, peraltro, ricevuto una prestazione di assistenza legale dal suo difensore), alla quale pertanto l’IVA non può essere addebitata in rivalsa ex art. 18 del DPR 633/72 unitamente alle spese processuali da rimborsare (in applicazione esclusiva del principio di soccombenza).
I requisiti individuativi per l’applicazione dell’imposta IVA alla fattispecie sono: il compimento, da parte di un soggetto che svolga in modo abituale una professione, di un’operazione che si riferisce a una prestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da un contratto d’opera, territorialmente rilevante in Italia.
Difettando almeno uno dei tre requisiti, l’operazione è esclusa dall’applicazione dell’Iva e l’operatore non deve né addebitare l’imposta né versarla successivamente all’Erario.
Sulla necessaria sinallagmaticità delle prestazioni di servizi, per la loro imponibilità ai fini dell’Iva, si rinvia alle sentenze Cassazione, SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5078 e Cassazione 9 marzo 2018, n. 5721.
Il rimborso delle spese processuali, erogato dalla parte soccombente, non è quindi una somma sulla quale dev’essere applicata l’IVA se la parte vittoriosa è un avvocato che si è difeso personalmente.
La difesa personale esercitata in giudizio da un avvocato in favore di sé stesso, difatti, non configura una prestazione soggetta a IVA.
L’autodifesa produce reddito, però…
Se l’operazione, dunque, è irrilevante ai fini Iva, non lo è ai fini reddituali. La stessa sentenza ha infatti affermato che la prestazione personale dell’avvocato in proprio favore, ancorché non fatturata ai fini Iva, e tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice vale quale reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito.
NdR: Ricordiamo che nel processo tributario le spese di lite si possono compensare solo con motivazione
Danilo Sciuto
mercoledì 18 dicembre 2024