Torniamo sulla compensazione delle spese di lite nel processo tributario: tale decisione deve essere adeguatamente motivata dal giudice, in quanto le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.
Le spese di giudizio nel processo tributario
Le spese di giudizio, oltre al contributo unificato, comprendono gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziali e l’IVA, se dovuti (comma 2-ter; esse devono essere sostenute effettivamente dalla parte vittoriosa per lo svolgimento delle proprie difese per cui la condanna non può essere disposta a favore della parte che è rimasta contumace).
Le medesime spese possono essere compensate in caso, non solo, “di soccombenza reciproca” o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, ma anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio” (in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 220/2023, modificative del comma 2 dell’art. 15 D.Lgs n. 546/1992).
Compensazione delle spese di lite
Le finalità delle “nuove” spese del giudizio sono quelle di anticipare i tempi del contenzioso e dall’altro prevenire la proposizione di ricorsi con la possibilità della negazione della rifusione delle spese di giudizio ovvero con la compensazione nel caso di soccombenza reciproca o da ultimo, se la causa è stata promossa senza produrre i documenti a supporto delle ragioni del contribuente prima dell’impugnazione dell’atto impositivo.
Un’altra importante novità contenuta nella riforma è quella del comma 2-nonies il quale stabilisce che:
“Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte”.
I requisiti di chiarezza e sinteticità dell’atto – diretti a garantire il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Costituzione -, sono concetti da tenere distinti; un testo