Il Fisco, purché entro il termine decadenziale, può sostituire un atto impositivo viziato con uno nuovo, anche peggiorativo per il contribuente. La Cassazione sottolinea l’importanza dell’autotutela per garantire l’efficienza e la buona amministrazione, evitando atti di diniego irragionevoli.
Il testo esplora il quadro normativo, le caratteristiche dell’autotutela tributaria e le sue applicazioni, analizzando in particolare il rapporto tra accertamento integrativo e autotutela sostitutiva. Attraverso il caso in esame, si evidenziano le differenze funzionali tra i due strumenti e il bilanciamento tra gli interessi pubblici e i diritti del contribuente, con un focus sul legittimo affidamento e la stabilità dei rapporti giuridici.
Con una recente sentenza a sezioni unite la Suprema Corte ha affermato in modo innovativo che il Fisco, purché non sia scaduto il termine decadenziale, può sostituire un atto impositivo viziato in autotutela con uno nuovo atto anche peggiorativo per il contribuente.
Se l’atto risulta illegittimo – per l’avvenuta decadenza del diritto per il decorso dei termini per la presentazione dell’istanza di rimborso, riscontrabile alla luce della documentazione presentata ma, per errore, non rilevata -, deve ritenersi possibile la potestà di annullare, in via di autotutela, l’originario provvedimento onde evitare di emettere un irragionevole atto di diniego, oltre che lesivo dei principi di efficienza e buona amministrazione (Cassazione, S.U.).
Autotutela: quando e perché il ricorso a tale strumento
L’autotutela è la manifestazione del potere amministrativo ed è regolata dall’art. 97 Costituzione, mediante i principi di buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici, mentre in ambito tributario, l’autotutela, ex art. 68 del D.P.R. n. 287/1992, è disciplinata dall’art. 2-quater del D.L. 564/1994, a cui è stata data compiuta attuazione con il dm 11 febbraio 1997, n. 37.
L’autotutela tributaria: una declinazione del potere amministrativo
L’autotutela nel diritto tributario rappresenta una particolare declinazione del più generale istituto dell’autotutela amministrativa.
Come per quest’ultima, infatti, l’autotutela tributaria consiste nel potere dell’Amministrazione finanziaria, che può essere esercitato d’ufficio o su istanza di parte, di annullare o rettificare un proprio atto, affetto da un vizio. Anche l’autotutela tributaria, difatti, è espressione di un potere ancorato al soddisfacimento di un interesse pubblico, nella specie a reperire le entrate fiscali legalmente accertate.
Parimenti, anche l’autotutela tributaria si realizza con un procedimento di secondo grado: oggetto del riesame è l’atto impositivo precedentemente adot