La nuova disciplina sui trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali introduce cambiamenti significativi, mantenendo l’esenzione dall’imposta di donazione per trasferimenti a favore di coniuge e discendenti.
La riforma ha chiarito le condizioni necessarie per accedere al beneficio, distinguendo tra aziende, quote sociali e partecipazioni, con l’obiettivo di semplificare l’applicazione delle agevolazioni e garantire maggiore certezza operativa.
Trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali: nuove regole ed esenzione dell’imposta di donazione
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 del D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (“Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”), il Legislatore ha operato una importante revisione delle disposizioni tributarie in materia di trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.
La norma, attuativa della delega fiscale conferita al governo dalla Legge n. 111/2023, introduce modifiche significative al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico sulle successioni e donazioni, TUS), con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare le agevolazioni tributarie, superare le ambiguità interpretative e garantire maggiore certezza del diritto.
Lo strumento scelto, un decreto legislativo, consente di operare modifiche puntuali e dettagliate, mantenendo al contempo una coerenza sistematica tra le diverse normative interessate.
In particolare, il focus principale del D.Lgs. n. 139/2024 è la riscrittura dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, che disciplina le agevolazioni fiscali per i trasferimenti a titolo gratuito di aziende e partecipazioni sociali.
Vecchio testoI trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il benefi |