In caso di subentro di un nuovo appaltatore, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non configura automaticamente un trasferimento d’azienda. Questo avviene se il nuovo soggetto apporta innovazioni organizzative e produttive tali da rompere il legame funzionale tra i fattori produttivi precedenti.
La sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è espressa sul tema dell’applicazione dell’art. 2112 del Codice civile “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda” nelle ipotesi di acquisizione del personale già impiegato nel precedente appalto per effetto del subentro del nuovo appaltatore.
Acquisizione del personale e trasferimento di azienda
La normativa, rappresentata dall’articolo 29, comma 3, Decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276, dispone che l’acquisizione del personale da parte del nuovo appaltatore, dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di essa, con conseguente esclusione delle disposizioni e tutele previste dall’art. 2112 del Codice civile.
Quest’ultimo articolo, in particolare, riconosce ai dipendenti che, in virtù di un trasferimento d’azienda, passano ad un nuovo datore di lavoro, la continuità del proprio rapporto presso il cessionari