La manleva nella cessione d’azienda si configura come un patto di indennizzo in cui il cedente si impegna a tenere indenne l’acquirente per specifiche passività, limitando il rischio economico dell’operazione. La clausola si applica, in genere, per passività o obbligazioni non dichiarate o sconosciute al momento della cessione, che potrebbero derivare da situazioni pregresse legate all’azienda.
Le clausole di manleva sono strumenti giuridici di fondamentale importanza nelle transazioni aziendali, specialmente nei contratti di acquisto e cessione d’azienda, in cui svolgono il ruolo di ripartire il rischio tra le parti coinvolte. La manleva è un accordo mediante il quale una parte (il “mallevadore”) si impegna a tenere indenne l’altra (il “mallevato”) da determinate responsabilità o da pretese avanzate da terzi. In particolare, in una cessione d’azienda, siffatte clausole tutelano il cessionario (acquirente) da possibili passività, obbligazioni fiscali o contenziosi che potrebbero emergere successivamente alla conclusione dell’accordo di cessione.
Nell’ambito di una cessione d’azienda, la manleva può essere utile per garantire al cessionario una tutela contro passività non dichiarate o situazioni debitorie sconosciute al momento dell’acquisizione.
Ad esempio, il cedente potrebbe impegnarsi a risarcire l’acquirente per eventuali controversie legali o fiscali non note o in corso al momento della cessione. Di conseguenza, la manleva non solo agevola la negoziazione, ma costituisce anche uno strumento di tutela ex post che consente al cessionario di calcolare in modo più preciso i rischi economici della transazione.
Aspetti normativi e carattere atipico della manleva
La manleva è una garanzia personale atipica, in quanto si inserisce nel genus delle garanzie personali del credito. Non ha una disciplina tassativa nel Codice Civile, ma è ammessa in quanto compatibile con l’art. 1322 c.c., circa l’autonomia contrattuale delle parti, che riconosce la legittimità dei contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Per risultare valida, la manleva deve avere un oggetto chiaro e determinabile, e, preferibilmente, un limite massimo di responsabilità, per evitare impugnazioni di invalidità. Quanto all’interpretazione della clausola, l’art. 1362 c.c., stabilisce che la clausola di manleva (e le clausole contrattuali in generale) va interpretata non solo in base al senso letterale delle parole, ma alla luce della comune intenzione delle parti.
In questo senso, la Cassazione ha evidenziato che la semplice previsione di una manleva non implica automaticamente la copertura di qualsiasi passività, se ciò non è stato espressamente concordato. La Corte ha, infatti, stabilito che l’onere della prova della conoscenza effettiva della clausola da parte del cessionario può essere soddisfatto solo se la clausola è chiaramente evidenziata nel testo contrattuale (Cassazione Ci