La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei casi di truffa aggravata legata ai bonus edilizi, il reato si compie già con la prima cessione del credito fiscale, anche senza che il credito sia stato riscosso o compensato.
Questo chiarimento implica che la sola cessione fraudolenta può bastare a configurare il reato, con conseguente danno per l’amministrazione pubblica. Esaminiamo anche la distinzione tra truffa aggravata e indebita percezione, ribadendo che il reato è compiuto quando viene falsamente attestato un credito su lavori mai eseguiti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la truffa aggravata nell’ambito dei bonus edilizi si perfeziona con la semplice cessione del credito senza la necessità, come invece sostenuto in passato dalla stessa Cassazione, della riscossione o della compensazione del credito.
Vediamo, pertanto di analizzare, alcune parti dell’importante sentenza, anche in termini di rigidità della pena, in ambito bonus edilizi e superbonus, assunto dai giudici di legittimità.
Il contenzioso penale nell’ambito della cessione del credito da bonus edilizi
Il Tribunale della Libertà, con ordinanza del 31 maggio 2024, respingeva le istanze di riesame avanzate nell’interesse di due imputati avverso l’ordinanza del G.I.P. che aveva applicato nei confronti dei predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione, in quanto gravemente indiziati del delitto di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all’ottenimento di importi a titolo di bonus facciate per lavori mai eseguiti.
Avverso detta ordinanza i due imputati, tramite i propri legali, proponevano ricorso per cassazione sostenendo che:
- il momento consumativo del reato, doveva essere individuato alla data del riconoscimento del credito di imposta (20 ottobre 2021) e non anche in quello successivo della liquidazione dell’importo non dovuto da parte di Poste Italiane (30 novembre 2021), con la conseguenza che, essendo ancora in vigore il regime previsto dall’art. 121, del decreto legge 34/2020, secondo il quale il riconoscimento del credito di imposta avveniva automaticamente a seguito della presentazione dell’istanza da parte del privato procedente alle opere, e, non essendo ancora in vigore la più restrittiva disciplina prevista dall’art. 122-bis entrata in vigore il 12 novembre 2021, i fatti andavano qualificati secondo la precedente norma;
- errata era anche la ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento impugnato quanto alla procedura di liquidazione, posto che, il meccanismo attraverso il quale veniva riconosciuto il credito di imposta, era basato soltanto sull’emissione della fattura e l’inserimento dell’opzione della cessione sulla piattaforma