Come la costituzione di un trust incide sulla tassazione e quando si applicano imposte fisse o proporzionali? Approfondiamo le responsabilità del trustee e le differenze tra i vari tipi di trust. Il testo esplora il ruolo del vincolo di destinazione e fornisce un’analisi delle recenti sentenze della Cassazione che chiariscono questi aspetti cruciali, rendendo il trust uno strumento efficace per la gestione patrimoniale e la protezione dei beni.
La tassazione del trust può avvenire in misura proporzionale soltanto in presenza di un effetto traslativo immediato sicché deve esse applicata l’imposta in misura fissa e non quella proporzionale per le successioni e donazioni.
La costituzione di un trust consiste in un vincolo di destinazione e non integra un autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta (CGT 2° gr Lazio).
Trust: quale natura giuridica
È un istituto giuridico con cui i beni del patrimonio di un soggetto vengono separati per perseguire specifici interessi a favore di determinati beneficiari oppure per raggiungere uno certo scopo; i beni separati vengono poi gestiti da una persona (Trustee) o da una società professionale (trust company).
Il trust in sostanza dà garanzia di tutela giurisdizionale ad un rapporto di fiducia che tipicamente è fuori dalla normativa; il disponente (cioè l’originario pieno proprietario dei beni) può istituire in testamento il trust.
I trust possono essere a beneficiario determinato o indeterminato (determinato successivamente dal settlor) e si distinguono i beneficiari immediati (cioè quelli che traggono immediata utilità dai beni del trust, godendone i frutti) da quelli mediati o finali (che possono coincidere o meno con i destinatari).
L’istituto giuridico del trust è stato adottato a seguito della ratifica alla Convenzione sulla legge 16/10/1989, n. 364, entrata in vigore 1° gennaio 1992.
Con il trust, il disponente o settlor o grantor trasferisce, la proprietà (con atto tra vivi o mortis causa) di alcuni beni al trustee (amministratore) che li amministra, come se ne fosse il suo proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari.
Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al Trustee, atteso che unico legittimato e quindi unico debitore passivo delle obbligazioni giuridiche (quindi incluse quelle tributarie) è appunto il Trustee che non agisce quale legale rappresentante del Trust