La revoca del commercialista richiede specifiche procedure e comunicazioni sia da parte del commercialista uscente che da parte del nuovo professionista che, prima di accettare l’incarico deve assicurarsi che non vi siano irregolarità dietro la richiesta.
Una corretta collaborazione tra i due commercialisti è importante per garantire una transizione fiscale senza interruzioni. I dettagli pratici per una transizione senza problemi.
La revoca del commercialista: la documentazione da produrre
L’art. 35, comma 3-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato “Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”, stabilisce che, entro 30 giorni:
- quando il contribuente attribuisce a terzi l’impegno di tenuta e conservazione dei libri e documenti contabili e fiscali, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate:
-
- con modello AA9/12 (Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA), per le imprese individuali e lavoratori autonomi;
- con modello AA7/10 (Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA), per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
-
- quando il contribuente ritira la fiducia di tenuta e conservazione dei libri e documenti contabili e fiscali, dal precedente terzo, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, sempre utilizzando i suddetti modelli;
Qualora il contribuente non provveda, in caso di cessazione del relativo incarico, a produrre, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, la “Comun