La recente riforma della giustizia tributaria ha ridefinito l’onere della prova tra Fisco e contribuente, aumentando le responsabilità a carico dell’Amministrazione finanziaria. Prendendo spunto da una recente sentenza della Cassazione, vediamo come queste nuove disposizioni si applicano concretamente alle indagini finanziarie.
La Corte di cassazione ha stabilito due interessanti principi di diritto in relazione al nuovo comma 5-bis dell’art. 7 D.gs 546/1992 in tema di onere della prova, introdotto dalla legge di riforma della giustizia tributaria (n. 130/2022):
- innanzitutto, la norma che pone in capo all’Amministrazione l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica solo ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della riforma;
- la nuova previsione, inoltre, non incide sulla disciplina delle presunzioni legali (quali quelle previste in materia di accertamenti bancari), ma si limita a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova, a cui deve attenersi il giudice tributario.
I fatti in causa: accertamento bancario su contribuente e familiari
Al centro della vertenza fra un ufficio toscano dell’Agenzia delle Entrate ed un contribuente vi era un accertamento emesso all’esito delle indagini bancarie, effettuate anche sui conti del coniuge e della madre del soggetto accertato. Con detto atto impositivo venivano ripresi a tassazione maggiori ricavi e spese ritenute indetraibili.
La CTP di Lucca, adita in prime cure dal contribuente, rigettava il ricorso, mentre il successivo gravame del contribuente veniva accolto parzialmente dalla CTR della Toscana, che affermava che la presunzione relativa alla riferibilità, al soggetto accertato, delle operazioni riscontrate sul conto corrente intestato al coniuge era legittima, in considerazione dell’esistenza del vincolo familiare, del rapporto di lavoro dipendente presso il coniuge e del fatto che alcune operazioni rilevate su detto conto erano state ammesse dal contribuente stesso.
Il giudice regionale, invece, accoglieva l’appello co