In caso di contestazione sull’uso di un credito d’imposta, l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documentazione. Non è consentito introdurre nuovi motivi con la cartella di pagamento dopo aver emesso una comunicazione di irregolarità. Prendiamo spunto da una recente sentenza per analizzare l’importanza della motivazione dell’atto da parte del Fisco come garanzia nei confronti del contribuente.
In caso di contestato utilizzo di un credito d’imposta, che individua incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti ossia a documentare quanto dichiarato circa l’utilizzo del credito di imposta.
L’ufficio non può addurre nuovi motivi con la cartella di pagamento dopo aver emesso una preventiva comunicazione di irregolarità, dovendo motivare l’atto che rappresenta lo strumento per la garanzia del diritto di difesa del contribuente (CGT 1° grado Bergamo n. 239/2024).
La motivazione della cartella di pagamento
La cartella di pagamento, mero atto impositivo da ricomprendere nell’elenco degli atti amministrativi, rappresenta un atto esecutivo avente natura di intimazione al pagamento e di avviso di mora, che racchiude le funzioni di titolo esecutivo (ruolo e precetto), che l’Agenzia delle Entrate- Riscossione fa pervenire ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, Province, ecc.); a seguito dell’avvenuta iscrizione a ruolo, la stessa Agenzia delle Entrate avvia la procedura per il recupero del credito, preliminarmente, con la notifica della cartella di pagamento.
Gli articoli 25 e 26 DPR n. 602/1973 disciplinano la cartella di pagamento non fornendo una definizione giuridica della stessa, ma individuando i termini perentori di notifica, il suo contenuto minimo obbligatorio e le modalità di notifica; per tali ragioni, viene definita un atto “atipico”, atteso che non viene fornita nessuna definizione normativa. È redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (art. 25, comma 2, DPR n. 602/1973) e deve contenere l’in