In questo nostro TERZO intervento di risposte a FAQ relative alla gestione del Concordato Preventivo Biennale esploriamo alcune questioni chiave, dai termini per l’accettazione del concordato per chi ha un esercizio a cavallo dell’anno solare, all’esclusione di componenti straordinarie dal reddito rilevante, alla deduzione per autotrasportatori e all’accesso per i soggetti forfettari e cooperative. Dettagli normativi e risposte pratiche a tali diverse casistiche.
Concordato Preventivo Biennale: procedura, determinazione e dichiarazione reddito concordato
Termine accettazione concordato per soggetti con esercizio a cavallo
Ove il soggetto abbia l’esercizio sociale a cavallo dell’anno solare, quale è il termine per accettare il concordato preventivo biennale?
Per l’accettazione del concordato preventivo biennale, l’art. 9 del D.Lgs n. 13/2024 prevede un termine a regime, individuato con l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Tuttavia, la stessa norma prevede che, per il primo anno di applicazione dell’istituto, il soggetto può aderire al concordato preventivo biennale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Al riguardo, l’art. 11 del D.Lgs n. 1/2024, come modificato dopo il decreto correttivo n. 108/2024, prevede che il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi sia così individuato:
- il 31 ottobre dell’anno successivo per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare,
- entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Pertanto, ipotizzando che l’esercizio abbia durata 1° marzo 2023-28 febbraio 2024, il termine per trasmettere la relativa dichiarazione dei redditi scade il 31 dicembre 2024; lo stesso termine vale anche per l’accettazione del concordato, trattandosi di primo anno di applicazione del