In vista della scadenza del 31 Ottobre rivediamo come si può attivare un contraddittorio telematico con l’Agenzia per modifica di proposta di concordato preventivo biennale per la riduzione delle proposte in caso di sospensione dell’attività per almeno 30 giorni.
A pochi giorni dal termine ultimo di definizione del concordato preventivo biennale – 31 ottobre, salvo proroghe – i contribuenti stanno facendo i conti con quanto ricevuto nel proprio fiscale.
Come si legge nel comunicato stampa dell’11 ottobre 2024 di SOGEI – partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate – al fine di rendere immediata la comprensione della norma e i suoi vantaggi, l’Agenzia delle Entrate e Sogei hanno predisposto una integrazione della Scheda di sintesi, già messa a disposizione nel Cassetto Fiscale dei contribuenti, con una tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento.
Infatti, l’art. 2-quater, introdotto in sede di conversione in Legge 143/2024 (in G.U. dell’8 ottobre 2024), del D.L.n.113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, per le annualità dal 2018 al 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (sono esclusi, coloro che applicano il regime forfetario). [NdR. per un primo inquadramento della sanatoria collegata al CPB vedi il nostro articolo]
All’interno della stessa funzionalità del Cassetto Fiscale i medesimi sono resi disponibili in formato elaborabile, in modo che il contribuente (o il suo intermediario abilitato) potrà scaricarli anche nel suo PC per utilizzarli.
La Scheda di sintesi aggiornata e il relativo file, accompagnati da una Guida per la lettura, sono disponibili ai contribuenti a partire dal 14 ottobre 2024.
In questo contributo puntiamo l’attenzione sulla possibilità di modificare la proposta di concordato preventivo ricevuta, attraverso un contraddittorio informatico.
La modifica della proposta di concordato
I contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato, possono accedervi alle condizioni e secondo le modalità ivi previste dal D.Lgs.n.13/2024, come modificato dal D.Lgs.n.108/2024.
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’art. 8 del D.Lgs.n.13/2024 prevede che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale.
I tre passaggi per aderire al concordato preventivo |
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Inserire i dati necessari |
Calcolare la proposta di Concordato |
Accettare la proposta entro il termine perentorio del 31 ottobre. |
La proposta di concordato, se accettata, definisce il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP, per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.
Resta invece esclusa dal Concordato Preventivo Biennale l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
In estrema sintesi, utilizzando il software messo a disposizione, il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre 2024 (ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del D.P.R.n.322/1998, in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Inutile dire che, qualora il termine dovesse essere prorogato dato l’arrivo della sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022, allora si avrà anche più tempo per tutte le valutazioni del caso).
La comunicazione al Fisco di eventi straordinari che influiscono sul concordato preventivo
L’art. 5 del DM 14 giugno 2024 (per i forfettari si veda l’art.4 del D.M.15 luglio 2024) prevede che il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, possa comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari, di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.
Si tratta, in particolare, di rendere noto se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, prima della elaborazione della proposta di CPB, si sono verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell’attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale.
“Più in dettaglio sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni”.
Laddove venga comunicata tale circostanza le proposte sono ridotte:
- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari – osserva la circolare n. 18/E/2024 – sono riconducibili, stante quanto previsto dal DM del 14 giugno 2024 (cd. CPB ISA), alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, laddove si riscontri una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso CPB.
Inoltre, l’art.7 dello stesso DM del 14 giugno 2024 prevede un meccanismo volto a garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato.
A tal fine viene previsto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, relativa ai redditi di impresa e lavoro autonomo oggetto del CPB, elaborata tenendo conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, corrisponde al 50%, del maggiore reddito individuato per il successivo periodo di imposta 2025.
Un meccanismo corrispondente viene previsto anche per la graduazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale relativa all’Irap.
martedì 15 ottobre 2024
Gianfranco Antico