Esploriamo le implicazioni fiscali e legali della rinuncia dei beneficiari in un trust regolato dalla legge di Jersey. Analizziamo come la retrocessione dei beni ai disponenti e le dinamiche del trust possono influenzare la tassazione e la gestione del patrimonio, evidenziando criticità e aspetti chiave da considerare.
In questo intervento esamineremo un recente caso posto all’attenzione del Fisco, che ha ad oggetto la questione della fiscalità indiretta (quindi imposte ipotecaria e catastale ed imposta di donazione) in relazione ad una rinuncia alle posizioni beneficiarie di un trust regolato dalla legge di Jersey.
Si tratta di un intervento di sicuro interesse. Ovviamente, come al solito, facciamo fatica a esprimere giudizi, o non riusciamo a fare valutazioni compiute, perché non disponiamo dell’atto di trust, se non di pochi stralci che vengono riportati nella risposta ad interpello.
Rinuncia posizione di beneficiario del trust e ritorno beni ai disponenti: il caso
Il trust vedeva due disponenti (padre e figlia) e beneficiari Tizia e Caio: nipoti del disponente maschio e i figli della disponente donna.
Si tratta, quindi, di un trust che, per quanto riguarda il patrimonio del padre, presenta un salto generazionale.
In sostanza nonno e figlia hanno istituto un trust a vantaggio rispettivamente dei nipoti/figli.
Inizialmente il ruolo di trustee era stato assunto da una trust company ma successivamente il ruolo è stato ricoperto dal padre. Quindi, sostanzialmente, si tratta di un trust che chi scrive è solito classificare come “semi autodichiarato”.
Tale circostanza fa emergere un tema, in realtà sottaciuto nella risposta ad interpello, che è quello della possibile interposizione di questo trust.
Dalla lettura si apprende che è presente anche un guardiano professionale.
La clausola relativa ai beneficiari prevede che il termine “beneficiari” indichi i discendenti in linea retta dei disponenti (ora i signori Tizia e Caio) viventi al termine finale di durata del trust. Si tratta di una clausola opportuna in quanto inquadra i beneficiari come beneficiari contingent.
Gli stessi, infatti, non possono pretendere il patrimonio durante la vita del trust perché non sono certi di essere viventi al termine finale di durata del trust. Si legge, inoltre, che il trust è istituito espressamente ed esclusivamente per sovvenire alle necessità della vita degli infra descritti beneficiari che sono appunto i discendenti, ma non solo!
Il trust deve tutelare anche le esigenze dei disponenti.
Veniamo alla durata.
È previsto che:
“il termine finale è:
-
la data del decesso dell’ultimo fra i Disponenti rimasti in vita;
-
ma, ove siano allora in vita Beneficiari Finali di età inferiore a 25 anni, è la data nella quale il più giovane tra i Beneficiari Finali: i. compia 25 anni; ii. ovvero deceda, avendo tutti gli altri Beneficiari Finali r