La prova testimoniale nel processo tributario è ammessa a discrezione del giudice, solo se necessaria e specifica, come stabilito dalla nuova normativa. La testimonianza deve essere articolata in modo preciso e non generico. Recentemente la CGT di Venezia ha respinto testimonianze ritenute superflue o non idonee a smentire le prove esistenti, confermando che l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria. Scopriamo come queste novità influenzano il processo tributario e quali sono i limiti e le condizioni per l’ammissione della prova testimoniale.
L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini della decisione, dovendo essere tale prova specifica e idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato.
Non risulta ammissibile la dichiarazione ritenuta troppo generica e, dunque, superflua per costituire valida prova contraria della mancata distribuzione delle somme accertate (CGT 1° gr Venezia).
L’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario
Il legislatore, riformulando la predetta disposizione che in precedenza prevedeva l’esclusione della prova testimoniale e del giuramento, attesa la natura documentale del processo tributario (il divieto della prova testimoniale alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio non implicando l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni del terzo – cfr Cassazione n. 23381/2022; n. 13174/2019), ha inserito la testimonianza scritta in ambito tributario stabilendo che l’ufficio prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annullando l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva
Ai fini procedurali si osservano le disposizioni dell’art. 257-bis, comma 1, del Codice procedura civile; il giudice