La normativa emergenziale continua ad essere al centro di una querelle giurisprudenziale tra Fisco e contribuente, stante la posizione di un differimento a cascata di 85 giorni del termine di decadenza previsto per tutti gli anni di imposta accertabili nel 2020 assunta dall’Amministrazione Finanziaria e seguita dagli Enti locali. La giurisprudenza spesso disconosce questa estensione per i tributi erariali, rilevando che la sospensione doveva riguardare solo il periodo emergenziale. Per i tributi locali, il dibattito è ancora aperto e si attende un intervento della giurisprudenza di legittimità.
La pandemia continua ad avere effetti sul contenzioso tributario in quanto la normativa emergenziale continua ad essere al centro di un acceso dibattito.
Il Legislatore, infatti, dovette intervenire con una serie di provvedimenti di urgenza quando fu evidente che il Covid 19 stava diventando un’emergenza sanitaria destinata ad avere pesanti effetti e ripercussioni.
È questo l’ambito in cui fu emanato il Decreto Cura Italia, modificato in sede di conversione e da successivi provvedimenti, che prevedeva da un lato una serie di proroghe per adempimenti e versamenti fiscali e dall’altro la sospensione per gli enti impositori, di 85 giorni per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Proroga accertamenti di 85 giorni: la norma e l’interpretazione amministrativa
L’art. 67, DL 17 marzo 2020 n. 18, nella sua formulazione definitiva prevede al primo comma che:
“Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”,
e al comma quarto che stabilisce che:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate della normativa in esame (si veda la circolare 11/E del 6 maggio 2020 (risposta